Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
               Disposizioni urgenti per lo svolgimento 
                     di elezioni per l'anno 2021 
 
  1. Per l'anno 2021, in  considerazione  del  permanere  del  quadro
epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente  grave  su
tutto il  territorio  nazionale  e  dell'evolversi  di  significative
varianti del virus che presentano carattere  ulteriormente  diffusivo
del contagio: 
    a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,  comma  1,  della
legge 7 giugno 1991, n. 182, le  elezioni  dei  consigli  comunali  e
circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario  si  tengono
tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021; 
    b) sono inserite nel turno di cui alla lettera a): 
      1) le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il  31  luglio
2021; 
      2) le elezioni amministrative nei  comuni  i  cui  organi  sono
stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di  condizionamento  di
tipo mafioso ai sensi dell'articolo 143 del testo unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, anche  se  gia'  indette,  mediante  l'integrale
rinnovo  del  procedimento  di  presentazione  delle  liste  e  delle
candidature; fino al rinnovo degli  organi  e'  prorogata  la  durata
della gestione della commissione straordinaria  di  cui  all'articolo
144 del medesimo testo unico; 
      3) le elezioni amministrative di cui all'articolo 2,  comma  4,
del  decreto-legge  31  dicembre  2020,  n.  183,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.  21,  anche  se  gia'
indette; 
      4) le elezioni amministrative nei comuni i  cui  organi  devono
essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le
condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si  verificano  entro
il 27 luglio 2021. 
  2. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 5, comma 1, della legge  2  luglio  2004,  n.  165,  si
tengono nell'ambito del turno di cui al medesimo comma 1, lettera a),
le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto  ordinario,
anche se gia' indette, e quelle  relative  agli  organi  elettivi  ((
delle medesime regioni )) per i quali entro  il  31  luglio  2021  si
verificano le condizioni che ne rendono necessario il  rinnovo.  Fino
alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e
la Giunta in carica continuano  a  svolgere,  secondo  le  specifiche
disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e  funzioni  nei  limiti
previsti e, in ogni caso, a garantire ogni  utile  iniziativa,  anche
legislativa, necessaria a far fronte a  tutte  le  esigenze  connesse
all'emergenza sanitaria. 
  ((  2-bis.  All'articolo  2,  comma  4-ter,  del  decreto-legge  31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2021, n. 21, le parole: «il primo semestre» sono  sostituite
dalle seguenti: «i primi nove mesi». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
          7 giugno 1991, n.  182  (Norme  per  lo  svolgimento  delle
          elezioni   dei    consigli    provinciali,    comunali    e
          circoscrizionali): 
                «Art. 1. - 1. Le elezioni dei  consigli  comunali  si
          svolgono in un turno annuale ordinario da  tenersi  in  una
          domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15  giugno  se  il
          mandato scade nel primo  semestre  dell'anno  ovvero  nello
          stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel
          secondo semestre. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  143  e  144  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art.  143  (Scioglimento  dei  consigli  comunali  e
          provinciali conseguente a fenomeni di  infiltrazione  e  di
          condizionamento di tipo  mafioso).  -  1.  Fuori  dai  casi
          previsti dall'art. 141, i consigli comunali  e  provinciali
          sono  sciolti  quando,  anche  a  seguito  di  accertamenti
          effettuati  a  norma  dell'art.  59,  comma   7,   emergono
          concreti, univoci  e  rilevanti  elementi  su  collegamenti
          diretti o indiretti con la criminalita' organizzata di tipo
          mafioso o similare degli amministratori di cui all'art. 77,
          comma 2, ovvero su forme di condizionamento  degli  stessi,
          tali da  determinare  un'alterazione  del  procedimento  di
          formazione  della  volonta'  degli   organi   elettivi   ed
          amministrativi e  da  compromettere  il  buon  andamento  o
          l'imparzialita'   delle    amministrazioni    comunali    e
          provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei  servizi
          ad esse affidati, ovvero che  risultino  tali  da  arrecare
          grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza
          pubblica. 
                2.  Al  fine  di  verificare  la  sussistenza   degli
          elementi di  cui  al  comma  1  anche  con  riferimento  al
          segretario comunale o provinciale, al  direttore  generale,
          ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto
          competente   per   territorio   dispone   ogni    opportuno
          accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso  l'ente
          interessato.  In  tal  caso,   il   prefetto   nomina   una
          commissione d'indagine, composta da  tre  funzionari  della
          pubblica amministrazione, attraverso la  quale  esercita  i
          poteri di accesso e di accertamento di cui e' titolare  per
          delega del Ministro  dell'interno  ai  sensi  dell'art.  2,
          comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.  345,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          1991, n.  410.  Entro  tre  mesi  dalla  data  di  accesso,
          rinnovabili una volta per un ulteriore periodo  massimo  di
          tre  mesi,  la  commissione  termina  gli  accertamenti   e
          rassegna al prefetto le proprie conclusioni. 
                3. Entro il  termine  di  quarantacinque  giorni  dal
          deposito delle conclusioni  della  commissione  d'indagine,
          ovvero quando abbia  comunque  diversamente  acquisito  gli
          elementi  di  cui  al  comma  1  ovvero  in   ordine   alla
          sussistenza  di  forme  di  condizionamento  degli   organi
          amministrativi  ed  elettivi,  il  prefetto,   sentito   il
          comitato provinciale per l'ordine e la  sicurezza  pubblica
          integrato  con  la  partecipazione  del  procuratore  della
          Repubblica competente per  territorio,  invia  al  Ministro
          dell'interno una relazione nella quale si da'  conto  della
          eventuale sussistenza degli elementi  di  cui  al  comma  1
          anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
          al  direttore  generale,  ai  dirigenti  e  ai   dipendenti
          dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi',  indicati
          gli appalti,  i  contratti  e  i  servizi  interessati  dai
          fenomeni  di   compromissione   o   interferenza   con   la
          criminalita'   organizzata   o   comunque   connotati    da
          condizionamenti o da una condotta antigiuridica.  Nei  casi
          in cui per i fatti oggetto degli  accertamenti  di  cui  al
          presente  articolo  o  per  eventi  connessi  sia  pendente
          procedimento   penale,   il   prefetto   puo'    richiedere
          preventivamente   informazioni   al    procuratore    della
          Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
          codice di procedura penale, comunica tutte le  informazioni
          che non ritiene debbano rimanere segrete  per  le  esigenze
          del procedimento. 
                4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei  ministri  entro  tre  mesi  dalla  trasmissione  della
          relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
          alle Camere. Nella proposta di scioglimento  sono  indicati
          in  modo   analitico   le   anomalie   riscontrate   ed   i
          provvedimenti necessari per rimuovere  tempestivamente  gli
          effetti  piu'  gravi  e  pregiudizievoli  per   l'interesse
          pubblico; la proposta indica, altresi', gli  amministratori
          ritenuti responsabili delle condotte che hanno  dato  causa
          allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
          provinciale  comporta  la  cessazione   dalla   carica   di
          consigliere, di sindaco, di presidente della provincia,  di
          componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
          comunque  connesso  alle  cariche   ricoperte,   anche   se
          diversamente disposto dalle leggi  vigenti  in  materia  di
          ordinamento e funzionamento degli organi predetti. 
                5.  Anche  nei  casi  in  cui  non  sia  disposto  lo
          scioglimento, qualora la relazione  prefettizia  rilevi  la
          sussistenza  degli  elementi  di  cui  al   comma   1   con
          riferimento  al  segretario  comunale  o  provinciale,   al
          direttore  generale,  ai  dirigenti  o  ai   dipendenti   a
          qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
          dell'interno, su proposta del prefetto,  e'  adottato  ogni
          provvedimento  utile  a  far  cessare   immediatamente   il
          pregiudizio in atto e ricondurre alla  normalita'  la  vita
          amministrativa  dell'ente,  ivi  inclusa   la   sospensione
          dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione  ad
          altro ufficio o altra mansione con  obbligo  di  avvio  del
          procedimento   disciplinare   da    parte    dell'autorita'
          competente. 
                6.  A  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del
          decreto  di  scioglimento  sono  risolti  di  diritto   gli
          incarichi di cui all'art. 110,  nonche'  gli  incarichi  di
          revisore  dei  conti  e  i  rapporti  di  consulenza  e  di
          collaborazione coordinata  e  continuativa  che  non  siano
          stati rinnovati  dalla  commissione  straordinaria  di  cui
          all'art.  144   entro   quarantacinque   giorni   dal   suo
          insediamento. 
                7. Nel caso in cui non sussistano i  presupposti  per
          lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di  cui
          al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi  dalla
          trasmissione della relazione  di  cui  al  comma  3,  emana
          comunque un decreto di conclusione del procedimento in  cui
          da' conto degli esiti dell'attivita'  di  accertamento.  Le
          modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
          di  insussistenza  dei  presupposti  per  la  proposta   di
          scioglimento sono disciplinate  dal  Ministro  dell'interno
          con proprio decreto. 
                7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora  dalla
          relazione del prefetto emergano, riguardo  ad  uno  o  piu'
          settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte
          illecite   gravi   e   reiterate,   tali   da   determinare
          un'alterazione delle procedure e da compromettere  il  buon
          andamento e l'imparzialita' delle amministrazioni  comunali
          o  provinciali,  nonche'  il  regolare  funzionamento   dei
          servizi ad esse affidati, il  prefetto,  sulla  base  delle
          risultanze  dell'accesso,  al  fine  di  far   cessare   le
          situazioni riscontrate  e  di  ricondurre  alla  normalita'
          l'attivita'  amministrativa  dell'ente,  individua,   fatti
          salvi  i  profili  di  rilevanza   penale,   i   prioritari
          interventi di risanamento indicando gli atti  da  assumere,
          con la  fissazione  di  un  termine  per  l'adozione  degli
          stessi,     e     fornisce     ogni     utile      supporto
          tecnico-amministrativo a mezzo dei propri  uffici.  Decorso
          inutilmente  il  termine  fissato,  il   prefetto   assegna
          all'ente un ulteriore termine, non superiore a  20  giorni,
          per la loro adozione,  scaduto  il  quale  si  sostituisce,
          mediante   commissario   ad    acta,    all'amministrazione
          inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali  provvedono
          con le  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  sui
          propri bilanci. 
                8. Se dalla relazione prefettizia emergono  concreti,
          univoci e rilevanti elementi su  collegamenti  tra  singoli
          amministratori  e  la  criminalita'  organizzata  di   tipo
          mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
          cui al comma 3  all'autorita'  giudiziaria  competente  per
          territorio,  ai  fini  dell'applicazione  delle  misure  di
          prevenzione previste nei  confronti  dei  soggetti  di  cui
          all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
                9. Il decreto di  scioglimento  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono  allegate  la  proposta
          del Ministro dell'interno  e  la  relazione  del  prefetto,
          salvo che il Consiglio dei ministri disponga  di  mantenere
          la riservatezza su parti della proposta o  della  relazione
          nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario. 
                10.  Il  decreto  di  scioglimento  conserva  i  suoi
          effetti per un periodo  da  dodici  mesi  a  diciotto  mesi
          prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi
          eccezionali,   dandone   comunicazione   alle   Commissioni
          parlamentari competenti, al fine di assicurare il  regolare
          funzionamento dei servizi  affidati  alle  amministrazioni,
          nel rispetto  dei  principi  di  imparzialita'  e  di  buon
          andamento dell'azione  amministrativa.  Le  elezioni  degli
          organi sciolti ai sensi del presente articolo  si  svolgono
          in occasione del turno annuale ordinario di cui all'art.  1
          della  legge  7  giugno  1991,   n.   182,   e   successive
          modificazioni. Nel caso in cui  la  scadenza  della  durata
          dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno,  le
          elezioni si svolgono in un turno straordinario  da  tenersi
          in una  domenica  compresa  tra  il  15  ottobre  e  il  15
          dicembre. La  data  delle  elezioni  e'  fissata  ai  sensi
          dell'art.  3  della  citata  legge  n.  182  del  1991,   e
          successive  modificazioni.  L'eventuale  provvedimento   di
          proroga della durata dello  scioglimento  e'  adottato  non
          oltre il cinquantesimo  giorno  antecedente  alla  data  di
          scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
          le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4. 
                11. Fatta salva ogni  altra  misura  interdittiva  ed
          accessoria  eventualmente  prevista,   gli   amministratori
          responsabili delle  condotte  che  hanno  dato  causa  allo
          scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
          candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per  il
          Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonche'
          alle   elezioni   regionali,   provinciali,   comunali    e
          circoscrizionali, in  relazione  ai  due  turni  elettorali
          successivi  allo  scioglimento  stesso,  qualora  la   loro
          incandidabilita'   sia   dichiarata    con    provvedimento
          definitivo. Ai fini della dichiarazione  d'incandidabilita'
          il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di
          scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente  per
          territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui
          al comma 1 con  riferimento  agli  amministratori  indicati
          nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili,
          le procedure di cui al libro IV, titolo II,  capo  VI,  del
          codice di procedura civile. 
                12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
          prefetto, in attesa del decreto di  scioglimento,  sospende
          gli organi dalla carica ricoperta, nonche'  da  ogni  altro
          incarico  ad  essa  connesso,  assicurando  la  provvisoria
          amministrazione dell'ente mediante invio di commissari.  La
          sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta  giorni
          e il termine del decreto di cui al comma 10  decorre  dalla
          data del provvedimento di sospensione. 
                13. Si fa  luogo  comunque  allo  scioglimento  degli
          organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
          condizioni indicate nel comma  1,  ancorche'  ricorrano  le
          situazioni previste dall'art. 141.». 
                «Art. 144 (Commissione straordinaria  e  Comitato  di
          sostegno  e  monitoraggio).  -  1.  Con   il   decreto   di
          scioglimento  di  cui  all'art.   143   e'   nominata   una
          commissione straordinaria per  la  gestione  dell'ente,  la
          quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il
          decreto stesso. La commissione e' composta  di  tre  membri
          scelti  tra  funzionari  dello  Stato,  in  servizio  o  in
          quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione  ordinaria
          o amministrativa in quiescenza. La  commissione  rimane  in
          carica fino allo svolgimento  del  primo  turno  elettorale
          utile. 
                2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito, con
          personale della amministrazione, un comitato di sostegno  e
          di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie
          di cui al  comma  1  e  dei  comuni  riportati  a  gestione
          ordinaria. 
                3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato  a
          norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, sono determinate  le  modalita'  di  organizzazione  e
          funzionamento   della   commissione    straordinaria    per
          l'esercizio  delle  attribuzioni  ad  essa  conferite,   le
          modalita' di pubblicizzazione  degli  atti  adottati  dalla
          commissione stessa, nonche' le modalita' di  organizzazione
          e funzionamento del comitato di cui al comma 2.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 4 e 4-ter, del
          decreto-legge 31 dicembre 2020,  n.  183,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2021,   n.   21
          (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
          realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
          decisione (UE, EURATOM) 2020/2053  del  Consiglio,  del  14
          dicembre 2020, nonche' in  materia  di  recesso  del  Regno
          Unito dall'Unione  europea.  Proroga  del  termine  per  la
          conclusione dei lavori della  Commissione  parlamentare  di
          inchiesta sui fatti accaduti  presso  la  comunita'),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Proroga di termini in materie di  competenza
          del Ministero dell'interno). - (Omissis). 
                4. In considerazione della  emergenza  epidemiologica
          da COVID-19 e del carattere particolarmente  diffusivo  del
          contagio, se l'eventuale annullamento  dell'elezione  degli
          organi delle amministrazioni  comunali  in  alcune  sezioni
          influisce sulla elezione  di  alcuno  degli  eletti  o  sui
          risultati  complessivi,  la  consultazione  nelle   sezioni
          stesse si svolge nuovamente, in deroga ai  termini  di  cui
          agli articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del  testo  unico
          delle leggi per la composizione e l'elezione  degli  organi
          delle  amministrazioni  comunali  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.  570,  entro
          il 20 maggio 2021, in una data stabilita  dal  prefetto  di
          concerto con  il  presidente  della  corte  d'appello.  Dal
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della  finanza  pubblica.  Alla  sua  attuazione  si
          provvede con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente. 
                (Omissis). 
                4-ter.  I  termini   di   cui   all'art.   1,   comma
          4-quinquiesdecies, del decreto-legge  7  ottobre  2020,  n.
          125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
          2020, n. 159, come modificato dal comma 4-bis del  presente
          articolo, si applicano anche per le elezioni  degli  organi
          delle citta' metropolitane, dei presidenti delle province e
          dei consigli provinciali in scadenza  entro  i  primi  nove
          mesi dell'anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al
          presente comma e' prorogata la durata del mandato di quelli
          in carica. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
          2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art.
          122, primo comma, della Costituzione): 
                «Art. 5 (Durata degli organi elettivi  regionali).  -
          1. Gli organi elettivi delle regioni durano in  carica  per
          cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualita'
          dello scioglimento anticipato del Consiglio  regionale.  Il
          quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data  della
          elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno  luogo  non
          oltre  i  sessanta  giorni  successivi   al   termine   del
          quinquennio  o  nella  domenica  compresa  nei  sei  giorni
          ulteriori.».